LEASING O NOLEGGIO

Attrezzature odontoiatriche Leasing o noleggio?

Carla Frigieri Franzelli

 

L’utilizzo a noleggio dei beni strumentali, in specie per quanto attiene le autovetture, è diventata, da parecchi anni, la pratica commerciale più diffusa  nei vari paesi europei. Con un certo ritardo, anche in Italia, si sta facendo strada questo metodo che presenta alcuni vantaggi di non trascurabile interesse economico fiscale.

Tuttavia, come accade di solito per le pratiche che introducono nuovi metodi  commerciali, sono state diffuse una serie di notizie frammentarie, contraddittorie tra loro o in contrasto con le norme fiscali, che inducono confusione nel compratore che deve scegliere tra l’acquisto in leasing od il noleggio (Renting).

Provo una sintetica disamina.

Le regole del Leasing

Con la Finanziaria 2008 sono state apportate modifiche alla prescritta durata delle Locazioni Finanziarie relative ai beni strumentali a seconda che  l’utilizzatore sia un professionista o un’impresa.

La previgente normativa prevedeva che la durata minima dei canoni dei leasing per le attrezzature non fosse inferiore alla metà della durata del ciclo d’ammortamento  a valere sia per professionisti sia per le imprese.

La Finanziaria in esame ha variato la durata del leasing, per le sole imprese, ed ha stabilito che la durata non possa essere inferiore ai 2/3 del ciclo ammortizzabile.

Rimane invece  invariata la durata per i professionisti.

Nel settore odontoiatrico le attrezzature sanitarie specifiche hanno un coefficiente  annuo d’ammortamento pari al 12.5%: durata ciclo otto anni (96 mesi).

Ciò comporta che, per dedurre dal reddito le spese del leasing, il professionista deve sottoscrivere un contratto della durata minima di 48 mesi.

Per le imprese che gestiscono prestazioni odontoiatriche, per esempio i “Centri dentali” o similari, la durata minima del leasing, dal 1° gennaio 2008, è diventata di 64 mesi.

Per i laboratori odontotecnici il coefficiente annuo per le attrezzature specifiche è pari al 15%: durata ciclo ammortamento 79 mesi.

L’acquisto di un forno per un odontotecnico prevede la durata  del leasing in almeno 54 mesi.

 

Tutti i Lesing prevedono un riscatto finale per diventare, di fatto, proprietari del bene se lo si desidera.

 

Noleggio, cosa cambia?

Le norme fiscali che regolano il noleggio non prevedono una durata minima per cui le spese sostenute per noleggio di attrezzature sono totalmente deducibili indipendentemente dalla durata del contratto sottoscritto. Al momento di stipulare il contratto si potrà scegliere la durata dello stesso che, generalmente, va  da 12 a 60 mesi.

Al contrario di ciò che accade per il leasing il noleggio non prevede alcun riscatto finale in ciò rispettando la regola dell’intera deducibilità indipendentemente dalla durata del noleggio.

Infatti, è facile presumere che, qualora fosse previsto un riscatto finale, il legislatore fiscale imporrebbe le stesse regole di durata minima per la deducibilità così come per il leasing.

Al termine della durata del noleggio, la società Finanziaria ritorna in possesso del bene noleggiato e, di solito, chiede al deposito del fornitore dal quale lo aveva acquistato di ricomprarlo per un valore che varia in funzione della durata del tempo trascorso per il noleggio. Ovviamente, se la durata del noleggio è stata breve il bene avrà un costo residuo molto più alto in rapporto al valore  residuo di un noleggio di 60 mesi.

Il fornitore che riacquista il bene usato può rivenderlo allo stesso professionista che l’ha detenuto a noleggio o venderlo ad altri.

In carenza di attualizzazione delle norme fiscali e nel vuoto legislativo in tale fattispecie  è possibile l’acquisto del bene usato, che si è detenuto per mesi in noleggio, senza che questo comporti il richiamo a tassazione dei canoni dedotti anche se la durata è inferiore a quella prescritta per il leasing.

Né, al momento, è previsto che debba trattarsi di un bene con numero di matricola diversa  da quello avuto in uso, come qualcuno ha impropriamente ventilato.

Non vi è alcun dubbio, tuttavia, che non appena il legislatore dovesse accorgersi della disparità di trattamento tra leasing e noleggio potrebbe decidere per una parificazione normativa.

 

Il professionista che decide l’acquisto del bene usato, quindi, potrà “caricare “ la fattura d’acquisto nel registro dei cespiti ammortizzabili ed ammortizzarlo per 8 anni all’aliquota del 12,5% annua.

 

Studi di settore, incidenza del leasing o noleggio  e valore dei beni

Fin dalla loro nascita, gli studi di settore rivolti ai professionisti del dentale, prevedono che le spese per leasing e noleggi  (insieme ad affitti, condominiali e  interessi passivi), non giuochino ai fini dei coefficienti moltiplicatori che sono inseriti nel software GERICO per la determinazioni dei maggiori ricavi degli Studi di settore. Infatti, nei primi anni di applicazione di questo strumento accertativo non si doveva nemmeno indicarne la spesa annua; ora è necessario indicarla ma continua a non avere efficacia.

Risulta evidente che ciò costituisce un gran vantaggio ed un forte incentivo giacché pur rappresentando una spesa deducibile dal reddito non influisce sui conteggi per gli studi di settore.

 

Relativamente al “valore dei beni” da indicare negli studi di settore ricordo che è costituita dalla somma di tutti i beni detenuti a qualsiasi titolo, anche gratuito (vedi anche i comodati).

Il valore da attribuire ai beni  detenuti in leasing o  noleggio deve essere quello che compare  nel contratto di locazione o di noleggio.

Il valore dei beni strumentali posseduti per una parte dell’anno deve essere ragguagliato ai giorni di possesso rispetto all’anno, considerando quest’ultimo convenzionalmente pari a 365 giorni. Vuol dire che il primo anno di noleggio o leasing il valore sarà ragguagliato ai giorni di reale utilizzo, mentre gli anni successivi il valore andrà indicato per intero.

 

Purtroppo alcuni sostengono, a torto, che i beni noleggiati non costituitscono un incremento del valore totale dei beni.

Sgombriamo il campo da siffatte, improvvide, affermazioni.

La norma e le istruzioni sono davvero molto chiare così come risulta altrettanto chiaro l’intento del legislatore: stabilire qual è il valore delle attrezzature che il professionista, o l’impresa, utilizza per produrre il proprio reddito, risultando del tutto ininfluente che queste siano possedute e/o detenute per locazione, noleggio o anche ad uso gratuito.

In merito ai leasing e noleggi le istruzioni alla compilazione degli studi recitano:

-nel campo 2, il valore relativo ai beni mobili strumentali in disponibilità per effetto di contratti di locazione non finanziaria (ad esempio contratti di affitto o noleggio);

– nel campo 3, il valore relativo ai beni mobili strumentali in disponibilità per effetto di contratti di locazione finanziaria (ad esempio contratti di leasing);

Ho potuto constatare quante sanzioni siano state comminate per carenza di questo dato fondamentale ai fini degli studi di settore. Durante gli accessi i funzionari dell’Amministarzione chiedono sempre il libro dei cespiti e i contratti di locazione o noleggio o comodato per fare il calcolo dei beni in uso.

È  possibile non tener conto del valore dei beni strumentali inutilizzati nel corso del periodo d’imposta a condizione che non siano state dedotte le relative quote di ammortamento. Per fare un esempio: se nel 2008 anno non è stato utlizzato l’ortopantomografo perché si è scelto di utilizzare l’endorale, si potrà non indicarne il valore nel totale dei beni utilizzati sempre se non si deduce la relativa quota annuale d’ammortamento, che sarà persa. Quest’eventualità si crea  quando vi sono parecchie attrezzature che possono svolgere le stesse funzioni.

 

 

Milano 21.03.2009

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *