LA LEGGE VOLPONI ED I VOLPONI

La Legge 5 febbraio 1992, n. 75, meglio nota come “Legge Volponi”, contiene le norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell’esercizio abusivo delle professioni sanitarie.
Buona parte è stata abrogata o modificata dalla 223/2006, meglio nota come “Legge Bersani” rimanendo in vigore l’articolo 9, sull’esercizio abusivo della professione e utilizzo dei titoli professionali che regolamenta anche la vendita di attrezzature e materiali ad uso odontoiatrico ed odontotecnico.
Riportiamo il testo anche a favore di coloro che documentati solo da informazioni di parte, non potevano che arrivare a conclusioni nemmeno lontanamente previste nel 2006, quando non esistevano ancora le 5 mila Società che costellano il dentale e la legge doveva solo contrastare l’esercizio abusivo della professione.
• Comma 1. Con decreto del Ministero della sanità, sentito il parere delle Federazioni nazionali degli Ordini, dei Collegi professionali e delle Associazioni professionali degli esercenti le arti ausiliarie delle professioni sanitarie, è fissato, e periodicamente aggiornato, l’elenco delle attrezzature tecniche e strumentali di cui possono essere dotati gli esercenti delle predette arti ausiliarie.
• Comma 2. il commercio e la fornitura, a qualsiasi titolo, anche gratuito, di apparecchi e strumenti diversi da quelli indicati nel decreto di cui al comma 1, sono vietati a coloro che non dimostrino di essere iscritti agli Albi degli esercenti le professioni sanitarie, mediante attestato del relativo organo professionale di data non anteriore ai due mesi.
• Comma 3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 è punita anche in aggiunta alle sanzioni applicabili ove il fatto costituisca reato più grave, con un’ammenda pari al valore dei beni forniti, elevabile fino al doppio in caso di recidiva.
L’elenco predisposto dal Ministero della Salute indica, nell’allegato B, un elenco di una quindicina di strumenti che gli odontotecnici possono acquistare. Per questo esiguo numero di articoli e stare al passo coi tempi, era previsto che avrebbe dovuto essere aggiornato “almeno ogni 3 anni” cosa che dal 1992 non è mai stato modificata. Nel frattempo le USL sono diventate ASL, cioè aziende, molti laureati in odontoiatria per loro libera scelta hanno aperto delle Società, così come sono comparse quelle di leasing che acquistano tali attrezzature per darle in locazione ai dentisti.
È chiaro che colpire il rappresentante legale di una società, nella quale operano solo laureati e sanzionare pecuniariamente il venditore che aveva venduto a questa società i beni strumentali significa solo che ci si è voluti accontentare della più classica delle vittorie di Pirro e che si è stati solo capaci di essere forti coi deboli e deboli coi forti.
Ma perché, volendo colpire un soggetto per educarne cento, non si è deciso di attaccare frontalmente una società di leasing, vera proprietaria dei beni? Perché, oltre alla sanzione, non si è pensato di indicare la strada ai posteri facendo dire dal giudice a quei poveri disgraziati che se avessero fatto firmare una lettera al direttore sanitario, le attrezzature oggetto del contratto sarebbero state usate sotto la sua responsabilità?
Sarebbe bastato così poco: chi ha sbagliato avrebbe pagato e i vinti di una globalizzazione piccola e provinciale avrebbero capito che per un’odontoiatria che cura con scienza e coscienza, non ci si sarebbe dovuti accontentare di una vittoria di Pirro. La vittoria ha sempre tanti padri, mentre la sconfitta fatica a trovare una madre. Qui è uscita sconfitta una legge promulgata nel 1992 per sanare un abuso, e non invece per crearne altri come nell’Ottobre 2017.

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